OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento. D.M.
142 del 25/3/98.
Sulla G.U. del 12/5/98, serie generale n. 108 e' stato pubblicato
il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento. Le nuove disposizioni, che si inquadrano
nelle misure predisposte dal Governo per promuovere l'occupazione
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli impegni
assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali in occasione
dell'Accordo per il lavoro (settembre '96). Esse definiscono in particolare:
modalità di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie assicurative,
tutorato e modalità esecutive, lo schema tipo delle convenzioni,
il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilità ai
cittadini stranieri.
Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si
rinvia a un decreto successivo del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale, in cui si terra' conto dei limiti finanziari preordinati
allo scopo, a valere sul Fondo per l'occupazione presso lo scrivente
Ministero.
Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori
di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti,
dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, co. 2).
E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni gia' stipulate ai sensi
dell'art. 9 della L. 236/93, commi 14-18.
1. Modalita' di attivazione
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti
soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):
1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle norme relative
al decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni in materia
di impiego fino al 31/12/98, le direzioni provinciali del lavoro
e le direzioni regionali del lavoro;
2) Università e istituti di istruzione universitari statali
e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici (MURST,
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e degli
studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);
3) provveditorati agli studi;
4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale (Ministero della Pubblica Istruzione,
Direzione generale dell'Istruzione Professionale in grado di fornire
i chiarimenti necessari);
5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale
e/o di orientamento, nonché centri operanti in regime di
convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell'art. 17 della L. 24/6/97 n. 196. In particolare,
per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i
competenti uffici della Regione e della Provincia potranno dare
indicazioni circa la natura dei suddetti centri;
6) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti.
Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di
effettuare gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici
(regioni o altri uffici);
7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative
private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate,
sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilità di
revoca da parte della regione.
Il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di
orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
rispettare i regolamenti aziendali.
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:
a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro
mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione
aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi
e delle fasi di lavoro;
a designare il "responsabile aziendale" incaricato di
seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà,
per parte sua, un tutor del tirocinante).
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile
verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture
assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel
progetto formativo e di orientamento (art. 3).
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione
e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione,
alla struttura territoriale di questo Ministero competente per
territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale (art. 5).
L'esperienza del tirocinante può svolgersi in più settori
operativi della medesima organizzazione lavorativa.
Qualora le esperienze si realizzino in una pluralità di
aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare
della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza
dei datori di lavoro interessati (art. 4).
2. Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti
Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti
si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1,
punti a), b) e c), precisando che:
* per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato
da 1 a 5, possono inserire un tirocinante;
* le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono
inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;
* per il punto c) le aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo
indeterminato, possono inserire tirocinanti in misura non superiore
al 10% dei dipendenti contemporaneamente.
Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni
di unita', tali frazioni si arrotondano all'unita' superiore solo
nell'ipotesi in cui la frazione e' superiore o pari a 1/2.
3. Considerazioni generali
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati.
Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al
decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo
e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al
decreto pubblicato in G.U.).
Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto
all'art. 7 del decreto medesimo si ha:
a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi
quelli iscritti nelle liste di mobilita';
c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato,
di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi
al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
d) una durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari,
compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario,
dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione
seguita;
e) una durata non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del co. 1, art.
4 della L. 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel
successivo punto f);
f) durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti
portatori di handicap.
Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono
avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato
dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum
dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro.
La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari
che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito
di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari
secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da
definire mediante decreto dello scrivente Ministero di concerto
con le altre amministrazioni interessate.
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