Regolamento recante norme di attuazione dei principi
e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18
della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni
in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo
comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione
e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art.
9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono
costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi
prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo,
a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma
6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione
della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate
allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota
del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
1) Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi
tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano
già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859
2) I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono
con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono
rapporti di lavoro
3) I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda,
nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra
sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti
in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
1) I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche
su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti,
anche tra loro associati:
a) agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per
l’impiego di cui all’art. 1 della medesima legge, ovvero strutture,
aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali
e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici:
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani
di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale
e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione
con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai
sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purchè iscritti negli specifici albi regionali , ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative
private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate
in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta
salva la possibilità di revoca, della regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso
idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche
le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento.
Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi
a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui
all’art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro
che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico
l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro,
il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo
della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle
prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente
alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale
del 18 giugno 1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti
che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento
dei tirocinanti cui fare riferimento .
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini,
deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per
ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando,
per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso
le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e
del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art.
3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L’esperienza può svolgersi in più settori operativi
della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di
aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare
della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza
dei datori di lavoro interessati. E’ ammessa la stipula di "convenzioni
quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali
competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori
di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento
cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Art. 5
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione
e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione,
alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi
locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
Art. 6
Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione
e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove
debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere
riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi
per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano studenti che frequentano la scuola secondaria
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti
alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi
al termine degli studi;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi
coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati
di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti individuati
al successivo punto f):
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare
o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi
di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti
massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando
le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari
che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell’ambito
di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione
degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo
principi di reciprocità e criteri e modalità da definire
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Art. 9
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al
rimborso totale o parziale egli oneri finanziari connessi all’attuazione
dei progetti di tirocinio previsti dall’art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso
imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso
in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute
per il vitto e l’alloggio del giovane. Alle finalità del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo, nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell’rt.
26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti,
a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai
soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini
siano le strutture individuate all’art. 2, comma 1, punto a) del
presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità,
ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni,
dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi
ultimi siano finalizzati all’occupazione e siano oggetto di convenzione
ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente
per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti
all’interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche,
di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani
di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17
e 18, dell’art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma
13, dell’art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l’art.
15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Treu
Il Ministro della pubblica istruzione,
il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica
Berlinguer
|