art. 60
(Tirocini estivi di orientamento)
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi
durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o
un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi
e di addestramento pratico.
2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore
a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata
e' quella massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono
superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani
al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142.
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