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    Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

    Roma, 18 settembre 1998

    Prot. n. 1405/AG-26 In riferimento alla situazione rappresentata da codesta Federazione con note del 2 e del 22 giugno u.s. in tema di tirocini formativi e di orientamento e, in particolare, all’interpretazione dell’art.1, co.3 del DM 142/98 si comunica quanto segue.
    Lo scrivente ritiene che le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell’avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi. In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo delle soglie di cui all’art.1, co.3. Ciò al fine di non vanificare gli aspetti innovativi contenuti nel decreto su citato, tenendo conto al tempo stesso delle specificità del settore alberghiero nonché della necessità di disporre, su un piano applicativo, di lavoratori che, per quanto non a tempo indeterminato, agevolino la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso idonee modalità di affiancamento del tirocinante
    Il Ministro



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