Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Roma, 18 settembre 1998
Prot. n. 1405/AG-26 In riferimento alla situazione rappresentata
da codesta Federazione con note del 2 e del 22 giugno u.s. in tema
di tirocini formativi e di orientamento e, in particolare, all’interpretazione
dell’art.1, co.3 del DM 142/98 si comunica quanto segue.
Lo scrivente ritiene che le aziende stagionali che operano nel
settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato
possano comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che
la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a
quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell’avvio
degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione
dei medesimi. In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo
determinato può essere utilizzato unitamente a quello dei
lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo delle soglie di
cui all’art.1, co.3. Ciò al fine di non vanificare gli aspetti
innovativi contenuti nel decreto su citato, tenendo conto al tempo
stesso delle specificità del settore alberghiero nonché della
necessità di disporre, su un piano applicativo, di lavoratori
che, per quanto non a tempo indeterminato, agevolino la conoscenza
diretta del mondo del lavoro attraverso idonee modalità di
affiancamento del tirocinante
Il Ministro
|