Art 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti
delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche
su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici
o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo
di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati
in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo
per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento
e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno
di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute
tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici
e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione
della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile
e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo
delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano
le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante
può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente
e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte
nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di
cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione
di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui
al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso
imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area,
ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri
relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio
del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati
nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
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