I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti
in relazione all’attività dell’azienda, nei
limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra
sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti
in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
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