- Centri per l’Impiego delle Provincie;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani
di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale
e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione
con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai
sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative
private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate
in precedenza,
sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di
revoca, della regione.
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